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Scuola: il coniuge divorziato ha diritto di sapere come va il figlio Miu


​Circolare del Ministero dell’Istruzione per le coppie separate o divorziate: l’ex non affidatario del minore ha diritto di accesso ai dati e di vigilare sull’istruzione e sull’andamento scolastico del figlio.

Gli insegnanti che hanno, nelle loro classi, figli di genitori separati dovranno dare conto del percorso formativo e del rendimento dei ragazzi tanto al coniuge collocatario del minore (quello cioè con cui il giovane convive materialmente), tanto all’altro. Una duplicazione perfetta delle comunicazioni che non deve dar luogo a deficit informativi nei confronti di uno dei due genitori solo perché nel suo domicilio i figli non risiedono. È dovuta intervenire una circolare del Ministero dell’Istruzione per chiarire un diritto che, nonostante possa apparire già a prima vista scontato e naturale, nei fatti veniva spesso compresso. Gli insegnanti si sentono molestati dal ripetere due volte la stessa cosa ai due genitori che tra loro non dialogano? Non fa niente: dovranno adempiere ai loro doveri informativi senza privilegiare l’uno rispetto all’altro. Il ministero dell’Istruzione afferma che tutti i dirigenti scolastici devono “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli” e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Pof”.

Tanto per fare un esempio: le comunicazioni scolastiche, da parte della segreteria o della direzione, andranno spedite a entrambi i genitori e non solo al genitore separato/divorziato convivente dello studente interessato. Stesso dicasi per l’incontro insegnati-genitori: nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario risieda in un’altra città il faccia a faccia con il docente dovrà essere garantito con “modalità alternative”. Stesso discorso per l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico o l’utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata (sms o email) per le “comunicazioni scuola famiglia”. Anche la pagella non dovrà essere inoltrata a un solo genitore per la relativa sottoscrizione per “presa visione”, ma ad entrambi quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei. Nel caso di modulistica ove sia necessario acquisire l’assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile – ad esempio per l’autorizzazione a un trasferimento di scuola – sarà necessario inserire una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ecco il testo consigliato: “Il sottoscritto (genitore che interloquisce con la scuola, di norma l’allocatario) consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 (rectius n. 445 del 28 dicembre 2000 ndr) dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.


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