Prima di disporre il rimpatrio di un minore portato fuori dai confini nazionali senza il consenso dell'altro genitore, il tribunale deve verificare che al rientro a casa la possibilità di essere affidato al richiedente sia effettiva, e che il bambino non corra alcun rischio psichico. Per queste ragioni la Corte di cassazione, sentenza 16043/2015, ha accolto il ricorso di una madre contro la decisione del tribunale di Napoli che aveva disposto il ritorno in America della figlia.