Il maltrattamento del coniuge una tantum non giustifica l'addebito della separazione in capo all'aggressore. Lo ha stabilito Corte d'Appello di Taranto, sentenza del 6 marzo 2015 n. 109, stabilendo che l'evento, se non reiterato, non può considerarsi causa fondante dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza